MACELLAZIONE SUINI PER AUTOCONSUMO DAL PERIDODO 01/12/2019 FINO AL 15/02/2019
Pubblicata il 03/12/2019
ORDINANZA N. 24/2019
A decorrere dal 01.12.2019 e fino al 15 febbraio 2020 è consentito agli allevatori macellare i suini a domicilio esclusivamente per autoconsumo e comunque tenendo opportunamente conto di condizioni climatiche favorevoli.
La macellazione dovrà avvenire con metodo eutanasico mediante stordimento preventivo con l’uso della pistola a proiettile captivo, seguito dalla immediata iugulazione.
Gli interessati dovranno:
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, slavo le maggiori pene per i reati di competenza dell’autorità giudiziaria.
Gli organi di vigilanza sanitaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
A decorrere dal 01.12.2019 e fino al 15 febbraio 2020 è consentito agli allevatori macellare i suini a domicilio esclusivamente per autoconsumo e comunque tenendo opportunamente conto di condizioni climatiche favorevoli.
La macellazione dovrà avvenire con metodo eutanasico mediante stordimento preventivo con l’uso della pistola a proiettile captivo, seguito dalla immediata iugulazione.
Gli interessati dovranno:
- Ritirare presso l’ex Ospedale di Montegiorgio (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00) la documentazione completa per l’autorizzazione alla macellazione;
- Provvedere prima della macellazione al pagamento dei diritti veterinari di € 8,50 (otto/50) a capo che dovrà essere effettuato unicamente su c/c postale SIAOA n. 76806884 – ASUR SERVIZIO TESORERIA – CAUSALE: AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO ritirando l’apposito bollettino postale presso gli Uffici SIAOA della Area Vasta n.4;
- Presentare l’intera corata, compresi i muscoli diaframmatici ed i reni, alla visita ispettiva che avrà luogo presso la sede di Montegiorgio SIAOA AV4, con il seguente orario:
- Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00;
- Sabato dalle ore 08:30 alle ore 09:30.
- Portare la corata nel luogo di visita, facendo uso di contenitori atti a non spargere in alcun modo sangue, muniti delle due copie delle autorizzazioni e della ricevuta di pagamento.
- Considerata la necessità di eseguire l’esame trichinoscopico delle carni prima del loro consumo, le medesime non dovranno essere in alcun modo utilizzate se non trascorse almeno 48 ore dalla visita ispettiva.
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, slavo le maggiori pene per i reati di competenza dell’autorità giudiziaria.
Gli organi di vigilanza sanitaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
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